INDENNITA’ DI FREQUENZA, QUESTA SCONOSCIUTA
(LEGGE N. 289/1990)
Sto cercando di rispondere pian piano alle domande più frequenti che mi vengono fatte in ambito clinico dalle famiglie che accolgo nel mio studio.
Una di queste, riguarda sicuramente la possibilità di avere degli aiuti economici, in seguito ad una certificazione di disturbo dello sviluppo, utile a sostenere le spese extra per le terapie o per i sostegni scolastici.
Ebbene si, spesso mi trovo a dare delle informazioni burocratiche al riguardo, per cui ho pensato di riassumere in questo breve articolo, l’iter da seguire per richiedere la famosa Indennità di Frequenza.
Ma vediamo innanzitutto COS’E’ l’indennità di frequenza e a CHI E’ RIVOLTA.
L’indennità di frequenza, è un contributo economico erogato dall’INPS dopo apposita domanda, sancito dalla legge n. 289 del 1990, per assicurare la cura, la riabilitazione e l’inserimento sociale dei minori di 18 anni con difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
E’ un sostegno economico rivolto ai minori che presentano patologie o disturbi dello sviluppo (ritardo di linguaggio, ritardo motorio, disturbi dell’apprendimento scolastico ecc.) certificati da un ente pubblico o da uno studio privato autorizzato dalla ASL.
REQUISITI
Per richiedere questo sostegno è necessario avere i seguenti requisiti:
- Età inferiore a 18 anni;
- Difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni della propria età (o perdita uditiva);
- Cittadinanza italiana;
- Reddito personale (riferito al minore e non ai genitori) superiore a 4.800 euro;
- Frequenza continua o periodica di centri ambulatoriali, pubblici o privati, specializzati nel trattamento riabilitativo;
- Frequenza di scuole pubbliche o private a partite dall’asilo nido;
- Frequenza di centri di formazione professionale, pubblici o privati finalizzati all’inserimento sociale del minore;
N.B. L’indennità di frequenza, non può essere richiesta in caso di ricovero o nel caso in cui venga percepita l’indennità di accompagno.
IMPORTO ED EROGAZIONE
L’indennità di frequenza, viene erogata in rate di circa 272,00 euro al mese e decorre dal momento in cui viene presentata la domanda e in seguito alla certificazione medica, per l’intero anno scolastico (in genere da ottobre a giugno) ma è corrisposta anche nei mesi estivi, purché si comunichi alla Asl la frequenza estiva di centri riabilitativi.
ITER PER LA RICHIESTA
- PRIMO STEP: Innanzitutto, è necessario acquisire la diagnosi relativa alla patologia o al disturbo presente. La certificazione medica che attesta la diagnosi, può essere richiesta presso il Servizio Sanitario Nazionale (servizi di Neuropsichiatria Infantile della ASL o servizi ospedalieri) o in centri privati e strutture accreditate a rilasciare la certificazione.
- SECONDO STEP: Una volta acquisita la certificazione, la famiglia può rivolgersi al Pediatra o al CAF, i qualipossono inviare la richiesta all’INPS, compilando la certificazione medica con il relativo codice nosografico (anche nel caso di D.S.A.) e barrare la casella invalidità.
- TERZO STEP: Dopo l’invio, entro circa 90 giorni, l’Inps provvederà a chiamare la famiglia per la visita presso la commissione medica.
ESITO DELLA VALUTAZIONE
Dopo circa due mesi dalla visita medica, l’INPS invierà l’esito e nel caso questo sia negativo, la famiglia potrà fare un ricorso entro 6 mesi.
Ricordiamo che l’indennità di frequenza può essere connessa anche alla 104 con possibilità di richiesta eventuale di sostegno scolastico e varie agevolazioni per il minore. La 104 nei bambini, è sempre provvisoria e viene rivalutata periodicamente.
Per i D.S.A. è importante avere l’indennità di frequenza e presentarla alla scuola entro marzo.
Facciamo girare queste info utili per i nostri bambini.
#insiemesipuò